Fonte idealista.it
Con l’esistenza dei diversi incentivi per la casa, in molti probabilmente si saranno trovati a domandarsi quali sono le regole per un ponteggio posizionato in un cortile privato. Sul tema si è pronunciato di recente il Tribunale di Sassari con la sentenza n. 1154 dello scorso 16 novembre.
Con la sua sentenza, il Tribunale di Sassari ha affrontato proprio il tema del ponteggio in cortile privato e ha analizzato quanto disposto dall’articolo 843 del codice civile. Secondo quanto chiarito dal Tribunale di Sassari, se sulle parti comuni del fabbricato condominiale vengono effettuati dei lavori, i condomini devono mettere a disposizione dell’impresa appaltatrice le parti di proprietà esclusiva, come i cortili, per l’installazione dei ponteggi. In tali casi, il Tribunale di Sassari ha precisato che i condomini non hanno diritto a indennità, a meno che ne sia derivato un danno all’area utilizzata come cantiere.
In materia si ricorda l’articolo 843 del codice civile, che dispone: “Il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l’accesso cagiona danno, è dovuta un’adeguata indennità”.
Il condomino dunque deve permettere l'installazione del ponteggio nel proprio cortile privato e non deve attendersi un pagamento per l'occupazione dell'area usata come cantiere. L'indennità scatta solo nel caso in cui l'occupazione dell'area usata come cantiere provoca un danno.
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