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Cosa dice la legge quando le proprie piante invadono la proprietà altrui.


fonte: immobiliare.it


Se i rampicanti o le piante del nostro vicino di casa invadono la nostra proprietà togliendo luce e sporcando come bisogna comportarsi?

È buona regola, in prima battuta, affrontare l’argomento con educazione e in modo amichevole chiedendo al vicino di provvedere a riguardo. Come comportarsi allora?

Il timore di chi subisce il comportamento scorretto è di essere tacciato di insensibilità verso il “verde”. Chi decide di avere piante deve farlo rispettando le regole e non arrecando disturbo ad altri.


Piante invasive, quali sono le regole?


Se l’aver parlato amichevolmente con il vicino non ha portato nessun risultato concreto allora bisogna far ricorso alle normative vigenti. In questa situazione le prime norme a cui far riferimento sono i regolamenti locali. Se non dovessero essercene allora bisogna far riferimento all’articolo 892 del codice civile in cui si spiega che le distanze delle piante da una proprietà all’altra devono essere di:

  • tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

  • un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

  • mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

  • di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.


Rami sporgenti, anche se conformi alle distanze di norma. Come comportarsi?


Se la pianta è posizionata a una distanza conforme alle norme, ma i suoi rami e i suoi frutti invadono un’altra proprietà l’articolo 896 del codice civile scrive: ”Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però, in ambedue i casi, i regolamenti e gli usi locali. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.”

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